News 9/2024 – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Premessa
Soggetti ammessi
Requisiti di accesso
Cause di esclusione
Procedura di accesso
Determinazione del reddito e del valore della produzione
Effetti del concordato
Cessazione del concordato
Decadenza dal concordato
Tabella riassuntiva

PREMESSA

Il DLgs. 12.2.2024 n. 13, agli artt. 6-39, disciplina il nuovo istituto del concordato preventivo biennale.

La funzione di tale istituto è quella di far emergere spontaneamente reddito imponibile in quanto, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile.

  • fissare il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP (senza alcun effetto ai fini IVA);
  • per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione);
  • previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere al concordato:

  • i contribuenti di minori dimensioni;
  • titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni,
  • che svolgono attività nel territorio dello Stato.

In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

  • i soggetti che applicano gli ISA;
  • i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (per loro il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024).

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter accedere al CPB, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente ai due periodi di imposta a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti “solari”):

  • non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
  • oppure deve aver estinto entro il termine per l’accettazione della proposta i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati (esclusi i debiti oggetto di rateazione o sospensione).

CAUSE DI ESCLUSIONE

L’accesso al CPB è precluso in caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario;
  • soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.

PROCEDURA DI ACCESSO

La procedura di accesso comprende tre fasi:

  • comunicazione dei dati da parte del contribuente;
  • formulazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • accettazione della proposta da parte del contribuente.

La comunicazione dei dati, la formulazione della proposta e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software:

  • reso disponibile il 15 giugno scorso dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • che sarà reso disponibile entro il 15 luglio p.v. con riguardo ai soggetti in regime forfettario.

La comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente avviene tramite la compilazione:

  • del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
  • della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

La formulazione della proposta avviene nei medesimi quadri della dichiarazione dei REDDITI 2024 o ISA 2024, sulla base dei dati comunicati (v. par. successivo).

L’adesione al CPB si concretizza con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024.

Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate:

  • il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
  • i soci e gli associati dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) restano vincolati dall’accettazione della proposta da parte dei soggetti partecipati.

Allo scadere del periodo oggetto di concordato, l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.6.2024 è stato pubblicato il DM 14 giugno 2024 che approva la metodologia tramite la quale verrà elaborata la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.

Per il primo anno di applicazione del CPB (2024), è prevista l’adozione del reddito concordatario nella misura del 50%, per passare alla misura piena nel 2025.

In sintesi, le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate utilizzando i dati:

  • forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello REDDITI PF 2024);
  • relativi ai modelli ISA;
  • presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto di::

  • differenza tra compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili e spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
  • saldo tra plusvalenze e minusvalenze;
  • redditi di partecipazione;
  • reddito minimo di 2.000 euro

Il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base a:

  • regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico (es. impresa in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria, ecc…);
  • saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni;
  • perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti;
  • reddito minimo di 2.000 euro.

Il valore della produzione ai fini IRAP sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto di:

  • criteri propri di determinazione previsti per ogni tipologia di soggetto;
  • saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive;
  • valore minimo di 2.000,00 euro.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, per i soggetti forfetari, è calcolato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto di:

  • regole proprie del regime;
  • deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori versati;
  • valore minimo di 2.000 euro.

EFFETTI DEL CONCORDATO

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

L’adesione al concordato preventivo determina, nei periodi d’imposta oggetto di concordato:

  • il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito;
  • l’esclusione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo da accertamenti induttivi e presuntivi (ma non dalla possibilità di essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame);
  • la possibilità di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato;
  • la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo qualora le seguenti circostanze eccezionali, determinino minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo di oltre il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato:
    • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
    • altri eventi straordinari che hanno comportato:
      • danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
      • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo,
      • l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
      • la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
    • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
    • cessione in affitto dell’unica azienda;
    • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
  • La possibilità di beneficiare di una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024 in presenza delle circostanze eccezionali sopra dette (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda):
    • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
    • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
    • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.

Gli acconti delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato sono calcolati sulla base dei redditi concordati.

Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (quindi il 2024), se l’acconto è versato in due rate:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
    • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
 PER I SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE IL CPB, IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO E PRIMO ACCONTO IMPOSTE NEL 2024 È PROROGATO:AL 31 LUGLIO SENZA MAGGIORAZIONE;AL 30 AGOSTO CON MAGGIORAZIONE

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano i seguenti eventi:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • sia cessata l’attività.

DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, le cause di decadenza:

  • travolgono entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione;
  • possono essere regolarizzate attraverso il ravvedimento operoso, purché le violazioni non siano state già constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Le cause di decadenza sono le seguenti:

  • Dichiarazione infedele: l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
  • Presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti “solari”) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.
  • Causa di esclusione verificatasi successivamente all’accettazione della proposta:
    • mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
    • condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
  • Mancata estinzione, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, dei debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni:
    • per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
    • per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili).
  • Omesso versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73
  • Violazioni di non lieve entità:
    • constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
    • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
    • violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
    • sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
    • omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

TABELLA RIASSUNTIVA

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