News 7/2025 – PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO MILLEPROROGHE” (DL 27.12.2024 n. 202, conv. L. 21.2.2025 n. 15)

Premessa
Rottamazione dei ruoli – riammissione in caso di decadenza
Proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi
Proroga del termine per alcuni crediti di imposta
Differimento del termine per adempiere all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali
Iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – riapertura
Proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata

PREMESSA

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302 ed entrato in vigore il 28.12.2024, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025

n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate alcune delle principali novità.

“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” – RIAMMISSIONE IN CASO DI DECADENZA

In sede di conversione in legge (art. 3-bis co. 1-2 del DL 202/2024), è stata prevista la riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), c.d. “rottamazione quater”.

Si ricorda che rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.

La riammissione è riservata ai soggetti:

  • che avevano presentato la domanda di rottamazione entro il 30.6.2023;
  • e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli, né di un ampliamento di quella originaria, pertanto sono esclusi dalla riammissione:

  • carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022;
  • i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione perché hanno trasmesso la domanda oltre il 30.6.2023;
  • i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta il 28.2.2025, eventualmente nei 5 giorni lavorativi successivi che scadono il 7.3.2025, per non decadere dalla rottamazione);
  • i debitori che hanno pagato puntualmente le rate (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta il 28.2.2025, eventualmente nei 5 giorni lavorativi successivi che scadono il 7.3.2025, per non decadere dalla rottamazione).

Sono invece ammessi:

  • i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate). Tali debitori non devono pagare la rata scaduta il 28.2.2025, nemmeno nei 5 giorni lavorativi successivi che scadono il 7.3.2025);

Si ricorda che il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva (eccetto per violazioni del codice della strada);
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
  • degli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • degli aggi di riscossione.

In presenza dei requisiti, i debitori che intendono beneficiare della riammissione, dovranno presentare domanda:

  • entro il 30.4.2025;
  • con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione;
  • anche se nulla è dovuto (ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente, oltre i 5 giorni di tolleranza);
  • utilizzando i nuovi bollettini per il pagamento.

Gli effetti della presentazione della domanda sono:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche;
  • rimangono i fermi e le ipoteche già adottati alla data della domanda;
  • non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stata una vendita all’asta con esito positivo;
  • si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;
  • la presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC;

Il carico potrà essere pagato:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2025,
  • oppure dilazionato in 10 rate di pari ammontare (oltre interessi al 2% annuo dall’1.11.2023) scadenti:
    • le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
    • le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tramite domiciliazione bancaria;
  • oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione,
  • senza possibilità di compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.

Per le somme pagate in precedenza:

  • non è previsto alcun diritto al rimborso;
  • quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

La rottamazione:

  • si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate (il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli);
  • decade in caso di inadempimento con il conseguente venir meno dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi;
  • in caso di decadenza, sembra consentire la domanda di dilazione delle somme residue, salvo che il debitore sia ormai decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione.

PROROGA DELL’ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

L’applicazione delle novità IVA previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi è stata rinviata dall’1.1.2025 all’1.1.2026 (art. 3 co. 10 del DL 202/2024).

In sostanza:

  • viene prorogato per un altro anno il regime di “decommercializzazione” IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per alcune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72);
  • soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione IVA e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.

L’ulteriore rinvio al 2026 è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).

PROROGA DEL TERMINE PER ALCUNI CREDITI DI IMPOSTA

L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024 prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152.

L’art. 13 co. 1-quinquies del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 38 co. 2 del DL 19/2024, ha previsto che sono agevolabili ai fini del credito d’imposta transizione 5.0 gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dall’1.1.2024.

Mediante i commi da 14-octies a 14-decies dell’art. 3 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, è stato previsto che il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 del DL 60/2024, si applichi anche agli investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025. I modelli di comunicazione e le modalità di trasmissione telematica, nei termini di legge, delle spese presunte e di quelle effettive saranno definiti con un prossimo provvedimento dell’Ag. Entrate.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

L’art. 13 del DL 202/2024 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Si ricorda che l’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Dell’eventuale inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo.

ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI) – RIAPERTURA

Con l’art. 11 co. 2-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene demandato ad un apposito DM di stabilire la proroga da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) previsto dall’art. 13 co. 1 lett. a) del DM 59/2023.

Tale decreto dovrebbe stabilire che:

  • per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali,

l’iscrizione al RENTRI (art. 188-bis del DLgs. 152/2006) deve essere effettuata dal 15.12.2024 ed entro i 120 giorni successivi, ossia entro il 14.4.2025.

PROROGHE IN MATERIA DI LOCAZIONI DI IMMOBILI IN REGIME DI EDILIZIA AGEVOLATA

L’art. 7 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 1-bis del DL 132/2023, disponendo la proroga per un ulteriore anno, ossia fino al 31.12.2025:

  • dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento, ancora in corso e in scadenza entro il 31.12.2025, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all’art. 18 del DL 152/91, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
  • del termine entro il quale il proprietario che intenda alienare a titolo oneroso i suddetti immobili deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, titolare del diritto di prelazione;
  • del termine sino al quale i contratti di locazione o di assegnazione in godimento di immobili ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’art. 18 del DL 152/91, già scaduti, si intendono rinnovati al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, salvo che sia intervenuto un provvedimento di rilascio dell’immobile passato in giudicato.

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