News 7/2024 – COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER INVESTIMENTI 4.0 E R&S: AGGIORNAMENTI

PREMESSA
LIBERA COMPENSABILITÀ DEI CREDITI PER INVESTIMENTI 4.0 EFFETTUATI NEL 2021 E 2022 MA CON INTERCONNESSIONE TARDIVA NEL 2023 O 2024
MODELLI DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI PER INVESTIMENTI 4.0 E R&S

PREMESSA

Facendo seguito alla nostra News n. 6/2024, forniamo di seguito alcuni chiarimenti intervenuti in merito ai limiti alla compensazione dei crediti per investimenti 4.0 e R&S, nonché informazioni sui modelli di comunicazione da utilizzare ai fini della compensabilità dei medesimi.

LIBERA COMPENSABILITÀ DEI CREDITI PER INVESTIMENTI 4.0 EFFETTUATI NEL 2021 E 2022 MA CON INTERCONNESSIONE TARDIVA NEL 2023 O 2024

Nella nostra News n. 6/2024 abbiamo detto dei limiti alle compensazioni dei crediti per investimenti 4.0 e per R&S introdotti a seguito dell’obbligo di comunicazione preventiva e/o consuntiva previsto dall’art. 6 del DL 39/2024 per l’utilizzo di tali crediti.

In particolare, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 19/E del 2024, aveva bloccato con effetto immediato la compensazione dei crediti con i seguenti codici tributo:

  • 6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) con “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • 6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020) con “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • 6938”, (investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative) con “anno di riferimento” 2024;
  • 6939”, (investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno) con “anno di riferimento” 2024;
  • 6940”, (investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia) con “anno di riferimento” 2024.

Con particolare riferimento ai crediti per Investimenti in beni materiali 4.0, per i quali solitamente l’anno da indicare nel modello F24 in cui è inserito il credito in compensazione è quello in cui è avvenuta l’interconnessione, il blocco delle compensazioni avrebbe colpito anche:

  • crediti derivanti da investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022;
  • crediti derivanti da investimenti “prenotati” nel 2021 o 2022 (con ordine e pagamento dell’acconto del 20% entro il 31/12/2022 ed effettuati entro il 30/11/2023);

ma con interconnessione tardiva nel 2023 e 2024.

Per questi, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Faq pubblicata il 16/4/2024, che in F24 occorre indicare l’anno di effettuazione o di avvio dell’investimento e non l’anno di avvenuta interconnessione tardiva. In questo modo, il blocco alle compensazioni non opera.

La compensabilità dei crediti da Investimenti 4.0 è riassunta nella seguente tabella.

MODELLI DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI PER INVESTIMENTI 4.0 E R&S

Come menzionato nella nostra News n. 6/2024, si ricorda che l’art. 6 del DL 39/2024 ha stabilito che.

  • ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
  • le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica.
    • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;
    • la presunta ripartizione negli anni del credito;
    • la relativa fruizione;
  • le imprese devono inviare anche una comunicazione a conclusione degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (solo a conclusione per gli investimenti 4.0 effettuati dal 1.1.2023 al 29.3.2024 e per gli investimenti in R&S effettuati dal 1.1.2024 al 29.3.2024).

In attesa dell’emanazione di apposito decreto per la disciplina delle suddette comunicazioni, era stata bloccata la compensazione in F24 dei crediti in esame.

Con comunicato del 25.4.2024, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato l’emanazione del decreto che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione, i quali saranno disponibili:

  • in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE);
  • a partire dalle ore 12.00 del 29 aprile 2024.

Nello specifico, sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al decreto MIMIT);
  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al decreto MIMIT).

Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’Allegato 1 al nuovo DM si compone di:

  • un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa;
  • 2 sezioni, una per gli investimenti in beni materiali 4.0 e l’altra per gli investimenti in beni immateriali 4.0, in cui indicare:
    • il periodo di realizzazione degli investimenti;
    • l’ammontare del costo agevolato;
    • il totale credito spettante;
    • la fruizione negli anni del credito.

Il modello relativo ai crediti per investimenti in R&S si compone di:

  • un frontespizio;
  • 5 sezioni, ciascuna corrispondente alla tipologia di credito agevolabile (R&S, innovazione tecnologica, innovazione digitale 4.0, innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica, design e ideazione estetica), nelle quali indicare:
    • il periodo di realizzazione degli investimenti;
    • l’ammontare del costo agevolato;
    • la ripartizione tra spese sostenute direttamente e spese infragruppo;
    • il totale credito spettante;
    • la fruizione negli anni del credito.

Si ricorda che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta in questione.

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