Premessa
Nuovo Tipo Documento TD29
Nuovo codice per il regime transfrontaliero in franchigia IVA
Fattura semplificata per forfettari e soggetti in franchigia IVA
PREMESSA
In data 31/01/2025 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) valide dal 1° aprile 2025.
I principali aggiornamenti riguardano:
- l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite di 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata emessa in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
Sono state altresì pubblicate le nuove “Specifiche tecniche relative al Formato fatturaPA v1.4” e il nuovo “Elenco controlli” v2.0, anch’esse in vigore dal 1° aprile 2025.
Infine, si ricorda che sono in vigore dal 22.11.2024 le nuove regole tecniche (versione 2.5) allegate al “Provvedimento del 18/04/2019 – pubblicato il 18/04/2019”, con aggiornamenti in merito a nuove regole di validazione (Business rule).
Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, il nuovo tracciato non comporta variazioni nei flussi operativi ma richiede ai soggetti interessati di verificare l’adeguamento dei propri sistemi di fatturazione per garantire la conformità ai nuovi standard.
Nel fornire di seguito una breve panoramica sulle principali novità introdotte e restando come sempre a disposizione per chiarimenti e/o approfondimenti, FHP & Partners invita a contattare le proprie software house per garantire il rispetto delle nuove specifiche tecniche.
NUOVO TIPO DOCUMENTO TD29
Nei casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, è stato abolito l’obbligo di autofatturazione da parte del cessionario/committente.
Si ricorda che, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, avesse acquistato beni o servizi senza che fosse stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, era punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
La sanzione non era dovuta se il cessionario/committente regolarizzava l’operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il “TipoDocumento” TD20, che con l’obbligo di fatturazione elettronica sostituiva l’autofattura da emettere entro tempistiche differenziate a seconda che la regolarizzazione riguardasse l’omessa o l’irregolare fatturazione.
A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. 87/2024, al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Pertanto, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma deve segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni.
In merito al contenuto della segnalazione, dalla Relazione illustrativa si desume che la regolarizzazione richiesta dovrebbe consistere nel comunicare all’Agenzia i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni/servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica ha introdotto il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione.
Di conseguenza, il documento TD20 “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture” sarà specificamente destinato:
- alle regolarizzazioni di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997 (violazioni in materia di reverse charge);
- alle regolarizzazioni relative a operazioni che ricadono nella disciplina dell’articolo 46, comma 5, del Dl 331/1993 (acquisti intracomunitari o acquisti interni al territorio dello Stato da fornitori Ue e servizi rilevanti in Italia resi da prestatori comunitari.
NUOVO CODICE PER IL REGIME TRANSFRONTALIERO IN FRANCHIGIA IVA
Con le nuove specifiche tecniche viene introdotto il nuovo codice per il regime fiscale RF20 “Regime transfrontaliero di Franchigia IVA” (crf. Nostra News n. 3/2025), per indicare nell’e-fattura il regime fiscale comunitario di franchigia transfrontaliera di cui alla direttiva n. 2020/285, recepita dal Dlgs n. 180/2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025.
FATTURA SEMPLIFICATA PER FORFETTARI E SOGGETTI IN FRANCHIGIA IVA
Sempre con effetto dal 1° aprile 2025, si segnala l’eliminazione del limite massimo di 400 euro per l’emissione delle fatture in formato semplificato, ex art. 21-bis DPR 633/72, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia:
- aderito al regime forfetario, di cui all’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014;
- o al regime transfrontaliero di franchigia IVA.
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